Quali sono i principi ispiratori del D lgs 81 08

Il decreto legislativo 81/08 ha lo scopo di prescrivere misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici.

Il D. Lgs. 81 propone un sistema di gestione permanente e preventivo per la salute e sicurezza dei lavoratori attraverso:

  • l'individuazione e la valutazione di sorgenti di potenziali fattori di rischio;
  • la riduzione dei fattori di rischio;
  • il controllo costante delle misure di prevenzione e/o protezione messe in atto e l’adeguamento ai nuovi processi o ai nuovi rischi presenti in azienda.

Per realizzarlo è necessaria l’elaborazione di una strategia attuativa generale di prevenzione che integri la tecnologia, l’organizzazione e le condizioni di lavoro, i rapporti sociali, i principi ergonomici.

L'analisi dei fattori di rischio dovrà tener conto:

  • della singola realtà aziendale; del ciclo produttivo;
  • delle caratteristiche strutturali degli ambienti di lavoro;
  • della presenza e concentrazione di agenti chimici, fisici e biologici nei luoghi di lavoro;
  • delle attività' svolte dai dipendenti; delle attrezzature utilizzate per svolgere il lavoro;
  • delle metodologie operative adottate.

Al fine di ottenere ciò, il D. Lgs. 81/08 prevede, nelle aziende:

  • l’attuazione di un Servizio di Prevenzione e Protezione per l’elaborazione e valutazione dei rischi;
  • la realizzazione di un documento di pianificazione delle misure di riduzione dei rischi con i relativi tempi di attuazione;
  • la nomina di figure specifiche per il miglioramento dell'organizzazione aziendale della sicurezza (RLS, Medico Competente, ecc.);
  • la definizione di un piano di emergenza per gli interventi di Pronto Soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo.

Il datore di lavoro

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 La definizione di "datore di lavoro" è la seguente:

"il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale,(...)"

Il datore di lavoro può delegare, con atto formale, alcuni degli obblighi previsti a suo carico. In ogni caso, non può delegare :

  • la valutazione di tutti i rischi;
  • l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi aziendali;
  • la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

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Attraverso l'attività del Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.) il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ha il compito di verificare e di valutare le reali condizioni di sicurezza dei lavoratori in relazione all'organizzazione del lavoro, all'uso delle strumentazioni utilizzate e ai luoghi dove si svolge l'attività lavorativa.

I compiti fondamentali del Servizio di Prevenzione sono i seguenti:

  • individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro (documento per la sicurezza);
  • elaborazione e individuazione delle misure di prevenzione e protezione;
  • elaborazione delle procedure di sicurezza per le diverse attività lavorative;
  • proposizione dei programmi di informazione e formazione;
  • partecipazione alla riunione periodica sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione.

Il compito di R.S.P.P. può essere svolto direttamente dal Datore di Lavoro nei seguenti casi:

  1. Aziende artigiane e industriali (1)...........fino a 30 lavoratori
  2. Aziende agricole e zootecniche..............fino a 30 lavoratori
  3. Aziende della pesca................................fino a 20 lavoratori
  4. Altre aziende ........................................fino a 200 lavoratori

(1) Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica. n. 17 maggio1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

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La funzione generale del RLS è quella di rappresentare i lavoratori in tema di sicurezza nel posto di lavoro: dalla valutazione del rischio (da cui discende il documento per la sicurezza), alla programmazione dell'attività di prevenzione, alla formazione e informazione dei lavoratori. I

n tutte le aziende, o unità produttive, é eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il RLS ha diritto a usufruire di 32 ore di formazione specifica secondo Decreto Ministeriale e a 40 ore annue di permesso retribuito per lo svolgimento del proprio mandato.

Il medico competente

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Il ruolo del medico competente può essere ricoperto da un medico pubblico o privato, che possegga specifici requisiti professionali.

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria soltanto nei casi previsti dalla normativa vigente.

Per le attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria, il medico competente prescrive delle visite preventive volte a determinare l'idoneità del lavoratore al tipo di lavoro che è chiamato a svolgere.

Per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, il medico competente dovrà istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso l'azienda o l'ufficio, e informarlo sul significato degli accertamenti sanitari e sui loro esiti.

Ha la responsabilità, inoltre, di organizzare il servizio di pronto soccorso e collabora alla elaborazione della formazione e informazione ai lavoratori.

Diritti e obblighi dei lavoratori

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Da soggetto passivo, il lavoratore diventa soggetto attivo e viene caricato di una responsabilità rilevante rispetto a se stesso e ai lavoratori che gli stanno intorno. Oltre ai suoi diritti inviolabili, evidenziati anche dalla possibilità di allontanarsi dal posto di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, troviamo obblighi sanzionati penalmente.

Il suo coinvolgimento nel meccanismo partecipativo va dalla cura della propria e altrui sicurezza, all'obbligo di sottoporsi a visita sanitaria (laddove previsto), di partecipare al processo informativo e formativo e di rendersi disponibile per l'eventuale incarico nei servizi di emergenza.

L'attività di vigilanza

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L'attività di vigilanza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è prerogativa, non esclusiva, delle Unità Sanitarie Locali (legge 833/78).

Altri organi istituzionali, infatti, svolgono i medesimi compiti, anche se per ambiti più circoscritti.

Il Ministero del Lavoro, attraverso i suoi ispettori, conserva l'attività di vigilanza sulle radiazioni ionizzanti, sugli impianti delle Ferrovie dello Stato, per il settore delle costruzioni edili o di genio civile e per tutti i lavori effettuati mediante cassoni in area compressa e i lavori subacquei.

I Vigili del Fuoco, per quanto di loro competenza.

Formazione dei lavoratori

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La formazione dei lavoratori concerne tre diverse categorie, quella dei lavoratori, quella degli addetti all'emergenza (antincendio, pronto soccorso ed evacuazione) e quella dei R.L.S.

L'obbligo di assicurare la formazione è a carico del datore di lavoro e la sua inadempienza è sanzionata. In generale la formazione dei lavoratori deve essere data tenendo conto dell'ambiente di lavoro e delle mansioni svolte e deve avvenire al momento dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni, dell'introduzione di nuove tecnologie o attrezzature di lavoro, di nuove sostanze o preparati pericolosi.

La formazione deve essere effettuata tenendo conto in particolare della valutazione dei rischi, effettuata preliminarmente alla redazione del documento della sicurezza.

Con decreto dei Ministri della Sanità e del Lavoro sono stati stabiliti i contenuti minimi di formazione per i lavoratori e gli R.L.S.

Quali sono i principi ispiratori del D lgs 81 08

PRINCIPI GENERALI

Queste pagine approfondiscono tematiche normative di particolare rilevanza per l’attività di RLS. Data la complessità delle materie e delle casistiche essi non possono essere interamente esaustivi. Vi invitiamo, pertanto, a utilizzarli avendo l’accortezza di verificare i riferimenti contrattuali di primo (Contratto collettivo nazionale di lavoro) e di secondo livello (Contrattazione integrativa aziendale e/o territoriale) che in più casi integrano la legislazione.  Inoltre, per eventuali altri approfondimenti è possibile rivolgersi al proprio operatore sindacale FIM-CISL. Le pagine web verranno costantemente aggiornate, per cui ricorda di visitarci.

Campo di applicazione (Art.3)

1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

… omissis …

4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.

… omissis …

6. Nell’ipotesi di distacco del lavoratore di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276(N), e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato.

… omissis…

7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276(N), e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 409, primo comma, n. 3, del Codice di procedura civile(N), le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.

8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista. Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all’articolo 21. Sono comunque esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.

9. Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III.

10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70(N), e di cui all’Accordo-Quadro Europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VII, indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le Direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all’azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell’azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.

11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 2222(N) del Codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.

12. Nei confronti dei componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis(N) del Codice civile, dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21.

Vigilanza (Art.13)

1. La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

… omissis …

Misure generali di tutela (Art.15)

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;

b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;

c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

e) la riduzione dei rischi alla fonte;

f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;

i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

l) il controllo sanitario dei lavoratori;

m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

n) L’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;

o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;

p) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;

r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;

s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;

u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

v) l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.