Addetto al primo soccorso d lgs 81 08

Addetto al primo soccorso d lgs 81 08
Addetto al primo soccorso d lgs 81 08
Addetto al primo soccorso d lgs 81 08
Addetto al primo soccorso d lgs 81 08

 
FORMAZIONE ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
 
Addetto al primo soccorso d lgs 81 08
La legge prevede che il Datore di Lavoro si occupi della gestione delle emergenze in via preventiva, cioè contestualmente al momento nel quale progetta di impiegare lavoratori nella sua attività, designando obbligatoriamente tra i propri lavoratori quelli incaricati alla gestione delle emergenze (art. 18 comma 1 lett. b D.Lgs. 81/08 e s.m.i). I lavoratori incaricati dell'attività di primo soccorso e salvataggio devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico (art. 37 comma 9 D.Lgs. 81/08 e s.m.i) - Sanzioni previste in caso di inadempienza: Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200,00 a 5.200,00 euro. Per attività fino a cinque lavoratori il ruolo di addetto al Primo Soccorso può essere ricoperto anche dal Datore di Lavoro; permane in ogni caso l'obbligo di partecipare agli specifici corsi di formazione e di aggiornamento previsti per i lavoratori designati per lo stesso ruolo - NOTA IMPORTANTE: nelle aziende o unità produttive che superano i cinque lavoratori il datore di lavoro non può più svolgere da solo il compito di addetto al primo soccorso ma deve designare uno o più lavoratori addetti a tali compiti (art. 34 comma 1-bis D.lgs. 81/08) e formarli seguendo programmi e durata attualmente definiti dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 (Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2004, n. 27) tenendo conto del livello di rischio presente nell'attività che viene classificato in tre tipologie: A, B e C. Le lezioni di questi corsi si compongono di una parte teorica e di una pratica secondo la seguente tabella:

Formazione o aggiornamento

class(A,B,C)

Teoria

Pratica

Totale ore

formazione

A

10 ore

6 ore

16 ore

formazione

B, C

8 ore

4 ore

12 ore

aggiornamento*

A

-

6 ore

6 ore

aggiornamento*

B, C

-

4 ore

4 ore


* triennale
INFORMAZIONI SUL CORSO
 

DURATA

12 ore per gli addetti al primo soccorso che operano in aziende dei gruppi B e C 16 ore per gli addetti al primo soccorso che operano in aziende del gruppo A

DESTINATARI

Lavoratori incaricati a svolgere le mansioni di addetto al primo soccorso nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 37 c. 9 del D.Lgs 81/08.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 37 comma 9 D.Lgs. 81/08 I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico...".

PROGRAMMA DEL CORSO

  • Ruolo e compiti degli addetti al primo intervento;
  • Modalità per l'allertamento del sistema di soccorso;
  • Anatomia e fisiologia, tecniche di rilevazione dei segni vitali;
  • Metodologie di individuazione dell'emergenza e tecniche di primo soccorso - esercitazioni pratiche su manichino.

SANZIONI

Il datore di lavoro è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell'articolo 37, comma 9 (mancata formazione degli addetti alla gestione delle emergenze).
CLASSIFICAZIONE AZIENDE
 

GRUPPO A

Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno; Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

Per consultare la tabella: www.inail.it -> statistiche -> Indici di frequenza inabilità permanente

GRUPPO B

Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

GRUPPO C

Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
PROSSIMO CORSO
 
GRUPPO A: Date non disponibili

GRUPPI B-C:


Date non disponibili

Addetto al primo soccorso d lgs 81 08

D.M. 388/2003

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Addetto al primo soccorso d lgs 81 08
Addetto al primo soccorso d lgs 81 08

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La normativa in vigore sulla sicurezza sul lavoro prevede che in ogni azienda vengano nominati degli addetti alla gestione delle emergenze, nello specifico alla lotta anticendio e al primo soccorso.

Cosa si intende per primo soccorso aziendale

Per primo soccorso si intende l'insieme delle azioni da mettere in atto per intervenire nelle situazioni di emergenza o negli incidenti avvenuti in azienda per aiutare le vittime in attesa dell'arrivo dei soccorsi qualificati.

Addetto al primo soccorso: Definizione

L'addetto al primo soccorso è una delle figure con il dovere di contribuire alla sicurezza all'interno delle aziende, un lavoratore designato per gestire le emergenze compiendo le azioni necessarie a preservare la vita del lavoratore infortunato durante le operazioni di primo soccorso aziendale.

Designazione addetto al primo soccorso

La designazione dell'addetto al primo soccorso aziendale spetta al Datore di lavoro che, ai sensi dell'articolo 18 del Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda e dell'unità produttiva".

Quanti addetti al primo soccorso è possibile nominare

Il Testo Unico, stando a quanto detto sopra, non stabilisce un numero preciso di addetti da nominare, ma lascia intendere che gli addetti presenti nell'unità produttiva deve essere rapportato alle caratteristiche dell'azienda, al numero dei lavoratori, al livello di rischio presente e alla frequenza con cui si verificano gli infortuni. Tuttavia, anche nel caso in cui se ne nomini uno soltanto, bisognerà prevedere almeno un sostituto con pari competenze in caso di assenza dell'addetto principale.

Addetto al primo soccorso: il rifiuto della nomina

La normativa prevede che la nomina ad Addetto al primo soccorso non può essere rifiutata, se non per comprovate motivazioni dovutamente documentate. Tuttavia, precisiamo che, anche se non esistono normative che si esprimono in materia, la selezione dell'addetto al primo soccorso dovrebbe tener conto delle attitudini e alla predisposizione personale dei lavoratori.

Addetto al primo soccorso: compiti

Passiamo ora ad elencare quali sono le mansioni e i compiti che la normativa attribuisce all'addetto. In primo luogo il suo compito, come più volte specificato, è contattare gli organi preposti alla gestione delle emergenze, di conseguenza deve:

  • saper riconoscere un'emergenza sanitaria;
  • riconoscere e prevenire pericoli evidenti
  • riconoscere e prevenire probabili post-trauma
  • sapersi accertare le condizioni psico-fisiche del lavoratore che ha subito l'infortunio
  • attuare gli interventi di primo soccorso
  • conoscere i rischi specifici dell'attività svolta
  • conoscere patologie relative al luogo di lavoro
  • conoscere le modalità di allerta del sistema di soccorso

Formazione per l'addetto al primo soccorso

Una prerogativa degli addetti al primo, secondo quanto stabilito dall'Inail è che "devono essere formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso".
La formazione può essere svolta da personale medico in collaborazione con il SSN (Servizio Sanitario Nazionale) con l'ausilio, per la parte pratica, anche di personale infermieristico specializzato. Per quanto riguarda i contenuti minimi della formazione, essi sono stabiliti dagli Allegati 3 e 4 del d.m. salute 388/2003 e differiscono in base all'appartenenza dell'azienda ai gruppi A, B o C.ai sensi dell'articolo 1 del DM 388/2003.